Studenti Comunitari – Bruxelles: “Per l’iscrizione all’anagrafe va accettata la tessera europea di assicurazione malattia perché vale come assicurazione malattia che copre tutti i rischi”

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L’On. Europarlamentare Roberta Angelilli (Alleanza Nazionale / UEN)

24 Luglio 2008 – Così La Commissione Europea a pochi giorni dalla risposta all’interrogazione dell’On. Europarlamentare Francese Jean-Luc Bennahmias torna sul caso della studentessa francese alle prese con la iscrizione all’anagrafe negata da parte del Comune di Forio (NA).

Il Commissario Barrot, che risponde a nome della Commissione, lo fa in modo chiaro e determinato approfittando dell’occasione fornitagli dall’On. Europarlamentare Roberta Angelilli (Alleanza Nazionale / Unione per l’Europa delle nazioni) e dalla sua interrogazione E-2909/08 per affermare, tra l’altro, che:

Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 , la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE . La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente. “

Per l’iscrizione anagrafica agli studenti comunitari in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) non deve quindi essere richiesto alcun modello E *** come ad esempio l’E106 (in questo caso inutile ma peraltro impossibile da ottenere per molti studenti comunitari) né questi, possono essere costretti a dover stipulare un’assicurazione privata (che si manifesterebbe inoltre come una palese discriminazione, contraria allo spirito del diritto comunitario).

L’ennesima tegola si abbatte sul Comune di Forio, sull’Isola d’Ischia, a causa di alcuni personaggi che pensano di poter interpretare le norme in modo molto fantasioso e che scambiano la funzione pubblica per privata.

Il testo dell’Interrogazione

23 maggio 2008
E-2909/08
INTERROGAZIONE SCRITTA di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

Oggetto: Ulteriori informazioni circa l’attuazione pratica della direttiva n. 38/2004/CE nel Comune di Forio in provincia di Napoli

Con la risposta del 29 febbraio 2008 all’interrogazione E-6276/07 la Commissione riferiva testualmente che nel caso specifico in oggetto i cittadini dell’Unione non dovrebbero essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione è sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Inoltre, la Commissione stessa aggiungeva, in merito alla disponibilità di risorse sufficienti che devono essere dimostrate, che gli studenti, come la persona cui si riferisce l’interrogazione precedente, possono dichiarare di disporre di risorse sufficienti senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.

Tuttavia, nonostante la chiarezza della risposta data dalla Commissione, a tutt’oggi il Comune di Forio, in provincia di Napoli, non ha ancora provveduto a concedere il visto per motivi di studio alla studentessa francese interessata. Infatti, il Comune di Forio ha comunicato ufficialmente alla studentessa di non riconoscerle il diritto di soggiorno, giacché non riconosce come valida l’autocertificazione di disporre di risorse sufficienti né ritiene valida ai fini dell’iscrizione anagrafica la tessera europea di assicurazione malattia rilasciata dalla Francia.

Tutto ciò premesso, s’interroga la Commissione per chiederle:
1.     come intende affrontare la questione in sede formale con le Autorità italiane;
2.     se la Tessera europea di assicurazione malattia é valida, ai sensi della direttiva n. 38/2004, per l’iscrizione all’anagrafe dei cittadini comunitari;
3.     un quadro generale della situazione.

La risposta della Commissione

E-2909/08IT
Risposta di Jacques Barrot
a nome della Commissione
(23.7.2008)

1. Come affermato nella risposta della Commissione all’interrogazione scritta E-2938/08 di Jean-Luc Bennahmias [1], il 14 maggio 2008 la Commissione ha inviato una lettera alle autorità italiane in merito al fatto che il Comune di Forio ha richiesto la presentazione del certificato di nascita e la dimostrazione della disponibilità di risorse sufficienti per la registrazione della studentessa francese in questione.

A seguito della lettera della Commissione del 14 maggio 2008, la ricorrente ha trasmesso ulteriori informazioni riguardo al presunto rifiuto dell’Italia di accettare la sua tessera europea di assicurazione malattia. La Commissione esamina attualmente tale questione aggiuntiva e intende contattare le autorità italiane in proposito.

2. Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 [2], la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE [3]. La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente.

3. Nella seconda metà del 2008 la Commissione presenterà una relazione sull’attuazione della direttiva 2004/38/EC da parte di tutti gli Stati membri.

 

 

[1] GU C

[2] Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, GU L 149 del 5.7.1971, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 392 del 30.12.2006.

[3] Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, GU L 158 del 30.4.2004.

RIEPILOGO DELLA VICENDA

OTTOBRE 2007 – La sottoscritta si recava presso il Comune di Forio per richiedere l’iscrizione all’Anagrafe dopo essermi informata attraverso il sito della Polizia di Stato [1] circa i documenti da presentare. Nonostante i documenti corrispondessero a quanto richiesto dalla normativa italiana la richiesta mi veniva negata perché secondo gli addetti all’ufficio Anagrafe/Elettorale di tale Comune c’era bisogno di un ulteriore documento: “l’atto di nascita”. Nonostante ciò non mi risultasse chiedevo di presentare un’autocertificazione dell’atto di nascita, così come previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ma mi veniva negata anche tale possibilità perché, sempre secondo i funzionari di tale ufficio “l’Autocertificazione vale solo per i cittadini Italiani” “lei è straniera e non facciamo differenze tra comunitari ed extra-comunitari, sono tutti stranieri” queste le testuali parole che ho dovuto sentire. A niente valevano le mie rimostranze, “qui si fa così” mi si rispondeva.

Visto il muro fattomi davanti mi vedevo quindi costretta a tornare a casa e chiedere via web, on-line dal sito del mio comune di nascita, Strasburgo, l’atto di nascita in pochi secondi.

NOVEMBRE 2007 – Ricevo per posta l’atto di nascita dalla Francia. Sicura che nulla potrà ostare all’accettazione della domanda di inserimento all’anagrafe mi reco per la seconda volta al Comune. Purtroppo anche questa volta c’è qualcosa che manca secondo gli addetti all’ufficio e anche secondo la Dirigente dell’ufficio anagrafe del Comune di Forio Sig.ra P. Una volta al Comune, infatti, nonostante avessi tutta la documentazione in regola si trova comunque il modo di rifiutarla adducendo scuse inverosimili: le ricevuta del pagamento delle tasse universitarie non vengono accettate come una prova del mio status di studentessa.

Chiedo allora di autocertificare la disponibilità economica così come ESPRESSAMENTE PREVISTO dalla circolare 19 del Ministero dell’Interno del 6 Aprile 2007 avente ad oggetto il decreto legislativo n.30 del 6 Febbraio 2007 ma anche questa volta, dalla stessa Dirigente dell’ufficio anagrafe Sig.ra P mi viene detto che l’autodichiarazione non mi sarà accettata e che invece dovrei portare la copia del mio conto corrente italiano o se francese con traduzione legale e dichiarazione di valore!!!

Sono stata costretta per l’ennesima volta a vedermi rifiutata la richiesta nonostante tutto fosse perfettamente in regola per l’iscrizione sia in qualità di studentessa (avendo le ricevute delle tasse pagate all’Università) sia, in alternativa, in qualità di persona in cerca di lavoro (bastando la certificazione della disponibilità economica). A nulla sono valse le mie rimostranze e i riferimenti alla normativa vigente.

26 NOVEMBRE 2007 – Per pignoleria mi procuro anche il certificato di iscrizione all’università e mi reco per la terza volta in Comune nei giorni aperti al pubblico assentandomi quindi dai corsi all’Università e mancando alle lezioni. Nonostante nel frattempo fosse uscito anche un articolo sul quotidiano locale dell’Isola d’Ischia “Il Golfo” che denunciava quanto accadutomi e richiamava la normativa vigente. Alla presentazione della documentazione per l’iscrizione all’Anagrafe mi si rinviava da ufficio a ufficio, da funzionario a funzionario fino a che arrivata dalla Sig.ra P, Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Forio, questa mi ribadiva di non poter accettare la mia autocertificazione riguardo la disponibilità economica e che avrei dovuto dargli l’estratto conto bancario.

Visto che la situazione non si sbloccava mi vedevo costretta a chiamare le forze dell’ordine nello specifico i Carabinieri della locale stazione del Comune di Forio, per violazione dei doveri di ufficio (art. 328 C.P.), i quali venivano dopo poco e identificavano i presenti ma neanche la loro presenza sbloccava la situazione non volendomi la Dirigente P accettare la richiesta e la documentazione presso l’ufficio Anagrafe.

Mi recavo quindi nella stessa mattinata del 26 Novembre 2007 presso la stazione dei Carabinieri del Comune di Forio per sporgere querela per omissione atti d’ufficio [2].

28 NOVEMBRE 2007 – Non potendo consegnare la richiesta presso l’ufficio anagrafe visto il rifiuto oppostomi provvedo a consegnarla presso l’ufficio protocollo del Comune di Forio [3] anche se alcuni documenti facenti parte della richiesta come le foto-tessera, la tessera sanitaria europea ed altro mi viene detto di consegnarle in un secondo momento perché non necessarie subito. Inoltre non mi viene rilasciata alcuna “attestazione di richiesta di iscrizione anagrafica di cittadino dell’unione europea” come invece previsto ai sensi dell’art 9, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007 (Allegato 1 circolare n. 45 Ministero dell’Interno)

13 DICEMBRE 2007 – La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ispettorato Funzione Pubblica scrive alla Dirigente dell’ufficio anagrafe del Comune di Forio [4] dove, dopo aver fatto presente la normativa vigente, d lgs 30 del 2007 e direttiva europea 38 del 2004 si ricorda che ai sensi dell’art 46, lett. o) del DPR 28.12.2000, n. 445 – è comprovata con dichiarazione, anche contestuale all’istanza, sottoscritta dall’interessato e prodotta in sostituzione delle normali certificazioni “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Si ricorda altresì che ai sensi dell’art 74 comma 1, medesimo decreto, “costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico”.

17 DICEMBRE 2007 – La Commissione Europea, Direzione Generale Giustizia, Libertà e Sicurezza rispondendo ad una richiesta d’informazioni sull’accaduto [5] scrive che “Per l’iscrizione nel registro dell’Anagrafe del Comune da parte di cittadini comunitari basta la dichiarazione di avere risorse economiche sufficienti per loro stessi e per le loro famiglie per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello stato membro ospitante. Gli stati membri non possono esigere che venga indicato un ammontare minimo per la disponibilità di risorse economiche. Il certificato di iscrizione, inoltre, con indicazione del nome della persona, dell’indirizzo e della data di iscrizione deve essere rilasciato senza ritardo. Ai cittadini comunitari che studiano in Italia, non può essere richiesto un certificato di nascita o un estratto conto bancario. Tali condizioni, che non sono previste nella direttiva 2004/38 sono in contrasto con il diritto comunitario.”

11 GENNAIO 2008 – Ricevo una comunicazione dal Comune di Forio [6] con la quale l’Ufficiale d’Anagrafe e Stato Civile Sig.ra M P, in riferimento alla mia istanza di iscrizione anagrafica, mi invita a presentarmi presso l’ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico (lun-ven 9.00-12.00). Seguendo alla lettera tale comunicazione, sperando fosse la volta buona, mi reco per l’ennesima volta in Comune. Purtroppo tale incontro si risolveva in una richiesta nei miei confronti di ulteriori documenti (tessera sanitaria europea, richiesta di modifica del codice fiscale per la presenza del secondo nome sull’atto di nascita, richiesta di ri-presentare domanda di iscrizione all’anagrafe). Così mi vedo costretta a dover ripresentare la medesima domanda [7], identica a quella già presentata in data 28 Novembre 2007 ([3] prot. 30478 Comune di Forio), questa volta sul modulo previsto dal Ministero degli Interni, stesso modulo che avevo già provveduto a stampare da internet e portare in Comune sin dalla prima mia visita ad Ottobre 2007 ma che mi era stato negato di poter presentare.

FINE GENNAIO 2008 – I vigili del Comune di Forio provvedono a verificare, con esito positivo, la mia effettiva residenza presso l’abitazione indicata come domicilio.

08 FEBBRAIO 2008 – Ricevo comunicazione [8] dal Vice Segretario Generale del Comune di Forio Dott F C inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip Funzione Pubblica, Ispettorato per la Funzione Pubblica e p.c. alla sottoscritta e alla Prefettura di Napoli, Area II bis raccordo con gli enti locali e consultazioni elettorali nella quale si ricostruisce in modo falso quanto accaduto relativamente alla parte in cui il Dott C (che tra l’altro non ha mai assistito ai fatti) scrive “Il giorno 26 Novembre [….] chiedeva all’ufficiale di anagrafe di questo Comune notizie in merito alla procedura d’iscrizione […] La responsabile del servizio, nel fornire delucidazioni al riguardo, rappresentava tra l’altro che per la presentazione della documentazione per quanto previsto dal DPR 445/2000 poteva farsi ricorso anche all’autocertificazione[…]” Ciò è smentito dai fatti e dai testimoni presenti tra cui c’erano quella mattina anche i Carabinieri.

Discutibile è anche l’affermazione che conclude tale comunicazione e secondo cui “la condotta impiegatizia degli stessi è stata sempre connotata da alto grado di professionalità e senso del dovere, finalizzata al perseguimento e dell’interesse pubblico e del rispetto della legge”.

Ciò è smentito dai fatti, presenti e passati. Basti citare un esempio: Verso Settembre avevo avuto bisogno urgente dell’autentica di una mia foto da presentare per una pratica all’Università di Napoli ma mi sono vista anche in tale occasione negata la possibilità di averla perché, il funzionario dell’ufficio di Panza, frazione di Forio, dopo aver sentito telefonicamente la Sig.ra P, mi comunicava come motivo del rifiuto la possibilità che il mio documento d’identità potesse essere falso non essendo io (né allora né oggi) iscritta all’anagrafe del Comune. (Nonostante quanto prescritto dal DPR 445/2000, art. 1 lettera m, art. 3 comma 1 e art. 34.) In quell’occasione dovetti quindi far ricorso ad un notaio spendendo circa 40 Euro.

09 FEBBRAIO 2008 – Ricevo comunicazione [9] dall’Ufficiale di Anagrafe e Stato Civile del Comune di Forio Sig.ra M P con la quale, in riferimento alle istanze di iscrizione anagrafica della sottoscritta mi si invita, per l’ennesima volta, a presentarmi presso l’ufficio Anagrafe nell’orario di apertura al pubblico “in quanto si ritiene che l’autodichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso della disponibilità economica, allegate alle istanze del 11/01/2008, non possa essere accettata perché priva di ogni elemento utile a consentire le verifiche sulla veridicità della dichiarazione resa, DPR 445/2000 e circolari ministeriali a riguardo. Si invita inoltre a regolarizzare l’iscrizione nell’anagrafe tributaria presso l’agenzia delle Entrate di Ischia”

Provvedo a rispondere lo stesso giorno 9 Febbraio 2008 e, ancora, dopo qualche giorno via fax al Comune di Forio facendo presente che: 1) ritengo di aver sufficientemente adempito a tutte le formalità richieste dalla normativa vigente; 2) comunico inoltre che l’Agenzia delle Entrate mi ha informato di non dover integrare alcunché visto che la normativa del Ministero degli Interni prevede che quando, come nel mio caso, sulla carta d’identità il primo nome è separato dal secondo da una virgola si prende in considerazione solo il primo, così come è stato regolarmente fatto dall’Agenzia delle Entrate al momento del calcolo del codice fiscale della sottoscritta.

Inoltre, il fatto che la Sig.ra P si basi su un documento non obbligatorio né previsto dalla legge come l’atto di nascita piuttosto che sulla carta d’identità per la questione del secondo nome non può che evidenziarsi che come pretesto atto a dilazionare l’ottenimento della residenza/iscrizione anagrafica.

Il DPR 445/2000 prevede all’Art. 45 “Documentazione mediante esibizione”

<<1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito.[…]>>

Ogni ulteriore richiesta da parte del Comune di Forio, che non ha che come risultato il ritardo per la sottoscritta all’ottenimento dell’iscrizione anagrafica in tale comune, non ha ragion d’essere e rischia davvero di oltrepassare ogni limite di rispetto della dignità altrui e della buona e corretta amministrazione manifestandosi come una vera e propria discriminazione.

29 FEBBRAIO 2008 – “[…]Con particolare riferimento alla denuncia dell’onorevole parlamentare, i cittadini dell’Unione non dovranno essere tenuti a produrre il loro certificato di nascita quale prova di identità, giacché ai fini della loro registrazione sarà sufficiente che presentino la propria carta d’identità o il proprio passaporto. Quanto alla disponibilità di risorse sufficienti che sarà necessario dimostrare, studenti come la persona cui si riferisce la denuncia possono dichiarare che dispongono di risorse sufficienti, senza che gli Stati membri abbiano la facoltà di esigere che tale dichiarazione citi un ammontare specifico di risorse.”

Così il Commissario Europeo Franco Frattini risponde [10] ad un’interrogazione dell’Europarlamentare On. Angelilli del 17 Dicembre nella quale si faceva anche cenno alle peripezie vissute dalla sottoscritta che dallo scorso mese di Ottobre non ha ancora ottenuto l’iscrizione all’anagrafe del Comune di Forio nonostante sia in possesso di tutta la documentazione prevista dalla normativa Italiana ed Europea.

7 MARZO 2008 – Il Direttore d’ordine, funzionario addetto Dott.ssa R P dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica mi informa “di aver ritenuto opportuno chiedere un parere all’Ufficio per l’attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure di questo Dipartimento, cui spettano compiti di supporto e consulenza alle pubbliche amministrazioni al fine di dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riassetto normativo, ai sensi dell’art. 14 del Decreto del Ministro per la Funzione Pubblica del 5 novembre 2004”.

12 MARZO 2008 – Con una lettera inviata via Fax alla segreteria del Sindaco di Forio la Signora H L, Console presso l’Ambasciata Francese a Roma interviene per testimoniare la sua preoccupazione riguardante la mia situazione amministrativa e al fine che sia usata diligenza affinché la sottoscritta possa uscire rapidamente da questo vicolo cieco.

12 MARZO 2008 – L’ufficio per gli affari giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica tramite la Direttrice dell’ufficio Dott.ssa G F, mi informa [11] di aver portato la mia questione al Comune di Forio, per l’esame e le valutazioni di competenza.

31 MARZO 2008 – Ricevo via e-mail comunicazione dalla Prefettura di Napoli [12], Area II Bis, Raccordo con gli enti locali e Consultazioni elettorali a firma del Dirigente dell’Area Dott.ssa G inviata al Sindaco del Comune di Forio e per conoscenza alla sottoscritta avente ad oggetto: “Sig.ra C. R. – iscrizione anagrafica ai sensi del decreto legislativo n.30/2007.” Nella predetta si richiama l’obbligo previsto dall’art 10 bis della legge 241/1990 (c.d. preavviso di rigetto) qualora il Comune intenda procedere al diniego dell’istanza.

1° APRILE 2008 – Invio via fax al Sindaco del Comune di Forio un’istanza avente ad oggetto “esercizio del diritto di voto” nella quale, “viste le richieste di iscrizione all’anagrafe/elettorale di questo Comune come da Protocollo n. 30478 del 28/11/2007 Comune di Forio e Protocollo n. 1054 del 11/01/2008 Comune di Forio; VISTO CHE: La verifica della Polizia Municipale (Vigili Urbani) del Comune di Forio atta a controllare la mia effettiva residenza/domicilio presso l’indirizzo indicato è stata compiuta a fine Gennaio 2008 e ha dato esito positivo; chiedo: “Di essere messa in condizione di esercitare il proprio diritto di voto per le prossime elezioni comunali del 13 e 14 Aprile 2008 come previsto dall’Articolo 19.1 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, dalla direttiva comunitaria 94/48/CE nonché dal decreto legislativo 197 del 1996 e dalla COSTITUZIONE della Repubblica Italiana.”

3 APRILE 2008 – Ricevo per raccomandata comunicazione [13] dal Comune di Forio a firma del Responsabile del servizio demografico Sig.ra M P avente ad oggetto “richiesta iscrizione in anagrafe della sig.ra R C cittadina francese. Comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/1990” con la quale, al fine di concludere il procedimento di iscrizione all’anagrafe, vengo invitata, entro dieci giorni, a: 1) integrare la dichiarazione sostitutiva di certificazione (art 46 dpr n 445/2000 e dell’art 9 comma 4 del D Leg.vo n. 30/2007); 2) Esibire la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi (art 9 comma 3 lettera c del D Leg.vo n. 30 del 2007).

8 APRILE 2008 – Provvedo a depositare presso l’ufficio protocollo del Comune di Forio la mia risposta [14] avente come destinatario il responsabile dell’ufficio demografico e per conoscenza al Sindaco del Comune di Forio, al Dirigente dell’Area II Bis della Prefettura di Napoli Dott P, nonché al Console di Roma presso l’Ambasciata Francese in Italia. Con questa risposta espongo tutti i fatti così come avvenuti a partire dal mese di Ottobre 2007 e, ad ogni buon fine, allego la documentazione richiesta con il provvedimento di cui all’oggetto e insisto perché si provveda alla iscrizione della sottoscritta nei Registri dell’Anagrafe dei residenti del Comune di Forio. Preavvisando in ogni caso l’azione di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla sottoscritta per il ritardo e sottolineando come il preavviso di cui all’oggetto è stato notificato alla istante a distanza ben 5 mesi dalla presentazione della richiesta.

13-14 APRILE 2008 – A Forio si sono svolte le elezioni amministrative ma la sottoscritta non ha potuto esercitare il proprio diritto di voto che mi è stato così negato.

2 MAGGIO 2008 – Ricevo dall’Ufficio per gli Affari Giuridici e le relazioni costituzionali del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica comunicazione [15] a firma della Dott.ssa G F, attraverso la quale mi si informa di aver provveduto a sollecitare la questione presso il Comune di Forio.

2 MAGGIO 2008 – Il Comune di Forio scrive alla sottoscritta e , per conoscenza all’Ispettorato per la Funzione Pubblica, Alla Prefettura di Napoli Area II Bis e all’Ecc.mo Console di Roma presso l’Ambasciata Francese, comunicazione [16] a firma della Sig.ra M P, con la quale si comunica il “mancato riconoscimento del diritto di soggiorno”.

30 MAGGIO 2008 – Ricevo, per posta, dal Difensore Civico Regionale della Campania nota [17] inviatami per conoscenza ed avente come destinatari il Sindaco e il Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Forio avente ad oggetto “Ricorso n. 76 del 2008 “Mancata iscrizione all’anagrafe” con la quale si informa di aver ricevuto il ricorso della sottoscritta e, “ritiene di intervenire, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. 11.08.1978 n.23 come modificata dalla L.R. 8.03.1985 N. 15 l’Ufficio del Difensore Civico Regionale invita pertanto “a fornire, entro 30 giorni, ogni utile informazione al fine di dirimere la controversia in atto”.

13 GIUGNO 2008 – Ricevo dalla Francia comunicazione scritta datata 20 Maggio 2008 dall’Assicurazione Malattia con la quale mi si conferma come in qualità di studente, non abbia diritto al modello E106 (che il Comune di Forio mi richiede come copertura sanitaria per studenti, non volendo accettare la Tessera Europea di Assicurazione Malattia e nonostante sia in possesso della Tessera Sanitaria rilasciatami dall’ASL). L’Assicurazione malattia scrive nella lettera che tale modello E106 non viene rilasciato agli studenti ma solo ai lavoratori e ai disoccupati.

13 GIUGNO 2008 – Mi scrive la Direttrice dell’Ufficio per gli Affari Giuridici e le relazioni costituzionali della Presidenza della Repubblica Dott.ssa G F che, tra l’altro, mi assicura [18], di aver portato la questione da me rappresentata all’attenzione del Comune di Forio.

19 GIUGNO 2008 – Ricevo dalla Commissione Europea una comunicazione a firma della responsabile del centro documentazione della Direzione Generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità Dott.ssa C I che mi conferma che gli studenti non devono in principio avere alcun modello E 106 per l’iscrizione all’anagrafe/stato civile.

4 LUGLIO 2008 – Ricevo per conoscenza una lettera [20] del Difensore Civico della Regione Campania avente ad oggetto “Ricorso n. 67/08 mancata iscrizione all’anagrafe” inviatami per conoscenza ed avente come destinatari il Sindaco pro-tempore del Comune di Forio e il Dirigente dell’Ufficio Anagrafe del medesimo Comune. Nella lettera la Dirigente di Servizio G D e la Responsabile del procedimento G L sollecitano una risposta alla nota inviata dal Difensore Civico in data 20 Maggio [17] “non essendo ad oggi pervenuto alcun riscontro”. Rappresentano inoltre che il mancato riscontro alle richieste di informazioni da parte del Difensore Civico costituiscono ostacolo allo svolgimenti della sua funzione istituzionale” e concludono auspicando la necessaria collaborazione.

11 LUGLIO 2008 – […]Un attestato di registrazione dovrebbe essere rilasciato immediatamente a costoro su presentazione del loro passaporto o della carta di identità e dei documenti menzionati all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva comprovando il soddisfacimento delle condizioni del soggiorno. Non può essere richiesto un certificato di nascita come prova di identità. In seguito ad una denuncia, la Commissione ha già inviato, il 14 maggio 2008, una lettera alle autorità italiane riguardante, tra le altre cose, l’esigenza di un atto di nascita posta dal comune di Forio per registrare un cittadino dell’unione.[…] La direttiva è sufficientemente dettagliata per essere direttamente applicabile ed i tribunali nazionali devono astenersi da applicare disposizioni nazionali di trasposizione che siano contrarie al diritto comunitario.

Così il Commissario Europeo alla Giustizia Jacques Barrot risponde [21] a nome della Commissione ad un’interrogazione parlamentare di Jean-Luc Bennahmias che denunciava le vessazioni perpetuate dal Comune di Forio ai danni della sottoscritta.

A tal proposito si fa notare che:

1) Nessun attestato di registrazione mi è stato rilasciato dal Comune di Forio né ”immediatamente” né successivamente nonostante abbia presentato tutto quanto previsto e anche più di quanto prescritto dall’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2004/38 comprovando il soddisfacimento delle condizioni del soggiorno;

2) Alla sottoscritta è stato imposto di presentare un atto di nascita, nonostante questo non fosse prescritto dalla direttiva 2004/38;

3) Nonostante quanto riferito dal Commissario Barrot in risposta all’interrogazione E-2938/08 riguardo la rete SOLVIT, la sua velocità, la pragmaticità e l’impegno a fornire soluzioni reali ai problemi reali in un termine ridotto di dieci settimane questo servizio (SOLVIT) nonostante sia stato contattato dalla sottoscritta e siano passati ormai diversi mesi (quindi ben oltre le 10 settimane previste) non ha fornito alla scrivente alcuna risposta scritta né la risoluzione del problema.

18 LUGLIO 2008 – Ricevo, per posta, dal CLEISS – Centre de Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (Centro dei Rapporti Europei e Internazionali di Sicurezza Sociale) una lettera [22] a firma N D in cui mi si scrive: “vi confermo che uno studente munito di una carta europea di assicurazione malattia in corso di validità è coperto in materia di assicurazione malattia”.

24 LUGLIO 2008 – Ricevo dal Difensore Civico Regionale della Campania, per posta, una comunicazione [23] avente ad oggetto <<ricorso n. 76 del 2008 “mancata iscrizione anagrafica”>> firmata dalla la responsabile del procedimento Dott.ssa L e dalla Dirigente del servizio Dott.ssa D che mi informano di aver ricevuto una nota dal Vice Segretario Generale del Comune di Forio Dr. C – Prot. N. 17209 del 19.6.2008 relativo al ricorso in oggetto e che mi si allega. Mi si invita inoltre ad inviare eventuali controdeduzioni nel termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della presente.

24 LUGLIO 2008 – “Per l’iscrizione all’anagrafe va accettata la tessera europea di assicurazione malattia perché vale come assicurazione malattia che copre tutti i rischi

Così La Commissione Europea a pochi giorni dalla risposta all’interrogazione dell’On. Europarlamentare Francese Jean-Luc Bennahmias torna sul caso della sottoscritta alle prese con la iscrizione all’anagrafe negata da parte del Comune di Forio (NA).

Il Commissario Barrot, rispondendo [24] ad un’interrogazione dell’On. Europarlamentare Roberta Angelilli afferma, tra l’altro, che: “Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 , la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE . La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente.

23 LUGLIO 208 – Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, accogliendo il ricorso della sottoscritta dichiara [25] l’illegittimità del provvedimento di rifiuto del diritto di soggiorno e

ordina, per l’effetto, all’amministrazione del Comune di Forio l’iscrizione nei registri anagrafici del Comune della scrivente.

11 AGOSTO 2008 – Ricevo, per posta, dal Comune di Forio, comunicazione [26] a firma del Vice Segretario Generale Dott. F C avente ad oggetto “ decreto procedimento N. 181/08 R.G.A.N.C. del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia – esecuzione” con la quale si dispone l’iscrizione della sottoscritta nei registri anagrafici anagrafica del Comune di Forio.

11 SETTEMBRE 2008 – Mi reco al Comune di Forio dove, dopo il pagamento del “diritto fisso” di 6,00 Euro (sei euro) mi viene rilasciata la Carta d’identità [27], non prima però di aver dovuto acquistare l’ennesima marca da bollo di euro 14,62 (quattordici euro e sessantadue centesimi) per un attestato di soggiorno [28] non richiesto né utile dal momento che questo sostituisce la carta d’identità, rilasciatami lo stesso giorno. Ennesima discriminazione nei confronti dei cittadini comunitari dato che al cittadino italiano tale marca da bollo non è richiesta.

FINE SETTEMBRE 2008 – Ricevo, dalla Presidenza della Repubblica Italiana, Ufficio Affari Giuridici e Relazioni Costituzionali comunicazione [29] a firma della Dott.ssa G F la quale mi trasmette la documentazione inviata dal Comune di Forio. Degna di nota la comunicazione contenuta in questa documentazione a firma del Vice segretario generale Dott. C e con Prot. 3893 del 06/02/2008 inviata al Sindaco del Comune di Forio e alla Prefettura che lo scrivente conclude difendendo l’operato degli uffici comunali e auspicandosi che la sottoscritta si uniformi al rispetto della legge.

30 SETTEMBRE 2008 – Ricevo, dal Vice Presidente della Commissione Europea Jacques Barrot una lettera [30] con la quale il Commissario Barrot mi informa che la Commissione ha scritto alle autorità italiane il 14 Maggio 2008 per richiedere informazioni sul mio caso e di aver ricevuto una risposta da queste ultime, e che mi informerà quando l’analisi di questa sarà stata effettuata.

 

4 OTTOBRE 2008 – Ricevo una “sorprendente” lettera [31] dall’Ufficio del Divensore Civico della Regione Campania avente ad oggetto “archiviazione procedimento” con la quale la responsabile del procedimento Dott.ssa L insieme con la Dirigente del Servizio Dott.ssa D e il Difensore Civico Comm. Lucariello mi informano che “non avendo ricevuto alcuna controdeduzione alla nota da noi inviata in data 10.7.2008 del vice segretario generale del Comune di Forio Dr C […] si presuppone che le risposte fornite dal Dr C siano state per me esaustive pertanto questo ufficio dispone l’archiviazione del procedimento”.

 

4 OTTOBRE 2008 – Rispondo al Difensore Civico della Regione Campania Comm. Lucariello, sia via fax che via e-mail, esprimendo tutto il mio disappunto per le modalità e i tempi con cui la decisione di archiviazione era stata presa, facendo notare che le controdeduzioni alla nota del Dr. C da inviare entro 30 giorni erano sempre state descritte come “eventuali”, che n alcuna parte della Sua comunicazione era evidenziato tra l’altro che in assenza di queste ci sarebbe stata archiviazione perché si sarebbe supposto che la risposta fornita dal dr. C fosse stata esaustiva per la sottoscritta. Che tra l’altro il dr C non aveva fornito alcuna risposta ma si era semplicemente limitato ad inviare atti e comunicazioni già note intercorse fra il Comune e altre istituzioni (Prefettura, Pres. Della Repubblica) che non avevano modificato in nulla i fatti. Facevo altresì notare che nonostante le controdeduzioni da inviare fossero appunto “eventuali” e, in assenza di queste, sarebbero valse le mie comunicazioni inviate precedentemente, in data 6 Agosto 2008, entro i 30 giorni previsti dalla ricezione della Sua lettera, avevo comunque inviato al Suo ufficio le “eventuali” controdeduzioni come visibile dalla e-mail che allegavo alla risposta anche in data 4 Ottobre 2008.

Chiedevo come facesse il Difensore Civico a basare una decisione così importante quale l’archiviazione di un procedimento che andava avanti da diversi mesi su una congettura/presupposizione e senza verificare tale sentimento di esaustività presso la sottoscritta.

Facevo notare come ci fossero state in passato un fitto scambio di corrispondenza tra le parti, che lo stesso Difensore Civico aveva scritto più di una volta al Comune di Forio, concedendogli ulteriore tempo per rispondere visto che la prima richiesta non era stata evasa. Sottolineavo come con la sottoscritta invece sembrava che si proceda in modo diverso, basandosi su congetture e supposizioni. Continuavo affermando che non mi sembrava che il decreto legislativo 267/2000 o altra legge che regoli la figura del Difensore Civico Regionale Campano preveda una cosa del genere, si parla anzi di un commissario ad acta che il Difensore Civico può nominare.

Concludevo infine la mia risposta esprimendo la mia più forte delusione rispetto a tale comportamento di un Ufficio che dovrebbe garantire i diritti dei cittadini, (non delle “cattive amministrazioni”) e chiedevo una risposta esaustiva con la riapertura del caso e/o l’archiviazione (se proprio intendesse a tutti i costi archiviare), ma con motivazioni che avessero un minimo di basi e non siano presupposizioni o congetture.

 

FINE NOVEMBRE 2008 – Ricevo nota [32] del Difensore Civico della Regione Campania avente ad oggetto “archiviazione procedimento” nella quale mi si fa presente come secondo la legge che istituisce la figura del difensore civico come modificata dalla legge regionale Campania n. 15 del 1985 art. 2 comma II “il ricorso al difensore civico non è proponibile quando sia già stato presentato, per il medesimo oggetto, ricorso giurisdizionale o amministrativo” e che “a questo ufficio non è stato mai comunicato, sin dalla presentazione dell’istanza, che contestualmente si era fatto ricorso all’autorità giurisdizionale che il 23 Luglio 2008 ha emesso sentenza n. 181/08 del Tribunale di Napoli sezione distaccata di Ischia […] pertanto e soprattutto alla luce di tutto ciò questo ufficio ribadisce l’archiviazione del procedimento per improponibilità dello stesso”.

 

In effetti in parte il Difensore Civico ha ragione: la sottoscritta “non ha mai comunicato, sin dalla presentazione dell’istanza, che contestualmente si era fatto ricorso all’autorità giudiziaria”. Semplicemente non potevo perché così facendo avrei dichiarato il falso, dato che il ricorso all’autorità giudiziaria è stato presentato SUCCESSIVAMENTE (all’incirca nel mese di Maggio 2008) quindi non “precedentemente” né tantomeno “contestualmente” rispetto al ricorso al Difensore Civico della Regione Campania, avvenuto molto tempo prima e documentabile sin da Marzo 2008, e telefonicamente quando venivo informata che l’Ufficio era in stand-by per “motivi tecnici”(Il Difensore Civico Comm. Lucariello risultava agli arresti domiciliari).

 

Il Decreto Legislativo 30 del 2007 dice chiaramente all’Art 7.1.c

 

1. Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
c) e’ iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;

 

e, ancora, all’Art 9.3.4

 

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l’attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).

4. Il cittadino dell’Unione può dimostrare di disporre, per sé e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. —-

Tale disponibilità è autodichiarata dall’interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

Nella direttiva 2004/38/CE si legge: DIRITTO DI SOGGIORNO – STUDENTI

Se intendete effettuare studi inferiori a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine (ad esempio, per seguire dei corsi di lingue) vi basterà essere in possesso di una carta d’identità o di un passaporto validi. In alcuni Stati membri occorrerà comunque segnalare la vostra presenza alle autorità locali.

Se intendete effettuare studi di una durata superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di origine dovrete invece soddisfare alcune condizioni per poter beneficiare del diritto di soggiorno:

· essere iscritti a un istituto di insegnamento riconosciuto;

· essere coperti da un’adeguata assicurazione sanitaria;

· garantire all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con qualsiasi altro mezzo equivalente, che disponete, per voi e per i vostri familiari, di risorse sufficienti per non gravare sull’assistenza sociale del paese ospitante. Non vi può tuttavia essere richiesta alcuna prova di un determinato importo.

Fonte: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/it/citizens/services/eu-guide/studying/index_it.html#11370_4

Ciò è confermato dal testo della direttiva 2004/38/CE all’indirizzo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2004/l_229/l_22920040629it00350048.pdf

Il Comune ha prodotto il preavviso di rifiuto soltanto ad Aprile nonostante la mia richiesta risalga a Novembre con un ritardo che definire eccessivo è poco. Inoltre nel preavviso sono stati richiesti documenti (esempio la copertura sanitaria) che non erano mai stati oggetto di precedenti richieste.

Per l’ordinamento italiano la residenza è un diritto soggettivo e, come tale, inalienabile.

Recentemente il TAR LOMBARDIA si è pronunciato, bocciando le ordinanze dei sindaci leghisti dei comuni del Nord-Est che subordinavano l’ottenimento della residenza e quindi l’iscrizione anagrafica al reddito. Il TAR LOMBARDIA ha ravvisato

“sospetti di intenti discriminatori (in contrasto con l’Articolo 3 della Costituzione) nei confronti dei cittadini dell’Unione, laddove viene richiesta “preventivamente all’iscrizione anagrafica” una verifica della provenienza e liceità della fonte delle risorse economiche.

“Le disposizioni che sanciscono un principio fondamentale come quello della libera circolazione delle persone devono essere interpretate estensivamente.” Ha sancito la Corte di Giustizia Europea nel procedimento C-200/02.

La corte di Giustizia Europea ha già sanzionato il Belgio [19] stabilendo che non è consentito chiedere di dimostrare la provenienza del reddito.

La libertà di circolazione non è solo “principio fondamentale” dell’ordinamento comunitario (§ 40), ma anche, unitamente al diritto di soggiorno, “diritto fondamentale” del cittadino europeo ai sensi dell’art. 18 n. 1 TCE (§41), non subordinato all’esercizio di un’attività economica. (cfr. causa C-456/02 del 18 dicembre 2002, Trojani, § 46)

che la stessa Corte di Giustizia delle Comunità europee ha affermato che l’espulsione del cittadino comunitario non può avvenire se non per gravi motivi di ordine pubblico/sicurezza nazionale (non quindi per la mancanza di risorse economiche sufficienti) da ultimo, causa C-215/03, Oulane, § 44

Lo stesso provvedimento amministrativo interno del “permesso di soggiorno” ha valore dichiarativo e non costitutivo come affermato dalla Corte nella Causa 408/03 . Questo diritto infatti discende direttamente dal trattato istitutivo: dal già art. 48 3° co. TCE, come evidenziato dalla prima giurisprudenza in materia, dall’ art. 18 TCE, come rilevato da quella degli ultimi anni.

Al cittadino europeo va garantito lo stesso trattamento previsto per il cittadino di quello Stato così come stabilito dalla normativa comunitaria in particolare basti vedere i regolamenti CEE 1408/71 e 883/2004

Il Trattato CE disciplina la libera circolazione delle persone (Art. 18), vieta qualsiasi discriminazione sulla base della nazionalità (Articolo 12/13 del Trattato che istituisce la Comunità Europea TCE) e stabilisce inoltre il principio di cittadinanza dell’unione.

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce all’articolo 21 il principio di non discriminazione e, all’articolo 34 ribadisce che ogni persona che risieda legalmente nell’Unione ha diritto ai benefici sociali e all’assistenza sociale, conformemente al diritto dell’Unione.

La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) stabilisce il divieto di discriminazione (Articolo 14)

La direttiva 2000/43/CE attua il principio della parità di trattamento fra le persone.

Il primato del diritto comunitario è cosa indiscussa (http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/l14548.htm)

[Corte di giustizia con sentenza del 15 luglio 1964, Flaminio Costa contro Ente Nazionale per l'Energia Elettrica]

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12 Responses to Studenti Comunitari – Bruxelles: “Per l’iscrizione all’anagrafe va accettata la tessera europea di assicurazione malattia perché vale come assicurazione malattia che copre tutti i rischi”

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  4. Andrea D'Ambra says:

    Gentilissimo Signor D’Ambra,
    Le scrivo a proposito del suo articolo pubblicato nel sito http://www.andreadambra.eu. Rivolgermi a Lei è l’ultima speranza di risolvere un problema che ho con lo stato italiano da due anni. Io sono uno studente comunitario a l’Università di Pisa. Partendo con questa idea non ho mai pensato di incontrare tutte queste difficoltà ad iscrivermi all’anagrafe di Pisa. Inanzitutto avevo capito che dopo il trascorso dei tre mesi del mio soggiorno dovevo cambiare la residenza come prevede la legge. Ho presentato tutti i documenti allo sportello compreso la tessere europea TEAM, pero ho avuto la risposta negativa, capendo che avevo disogno del modulo E-106, E-109, E-120, E121 o E-33. Dopo un paio di giorni sono dovuto rientrare in Bulgaria per chiedere l’emmissione di uno dei documenti. Ovviamente mi si era detto che è impossibile avere nessuno di questo moduli perché non mi riguardano. Sono dei moduli per disabili, studenti con il nucleo famigliare al’estero, oppure lavorativi. Da qui è cominciato un circuito nel quale sto nel mezzo dei due stati e non posso risolvere il mio problema.
    Sono due anni e mezzo che io non ho diritto della sanità pubblica. Sono dovuto pagarmi tutti gli analisi, tutte le visite mediche. I miei diritti sono state violare e continuo a non usofruire alla sanita pubblica, mentre in Bulgaria i miei genitori versano ogni mese la quota necessaria per lo stato che mi garantisce un supporto di tipo medico, putroppo non riconosciuto in Italia.
    Ho un altro motivo per qui io Le scrivo. Il comune di Pisa oltre a violare i miei diritti della sanita pubblica dicendomi che per iscivermi bisogna putroppo fare un’assicurazione privata visto che non dispondo dei moduli E***, ha dimostrato che la legge non è nemmeno uguale per tutti. L’anno scorso un’altra ragazza bulgara della mia università ha potuto iscriversi presentando il modulo E 104. Una volta capito di questa cosa mi sono presentato anche io tre giorni fa al comune di Pisa con la Team e la E-104. Il raggioniere mi ha risposto che non va bene e che se qualcuno ha potuto iscriversi l’avra fatto perché il comune ha FATTO UN ERRORE e io purtroppo devo stilulare un’ assicurazione privata.
    SONO RIMASTO SENZA PAROLE!!!!
    E la seconda volta che il comune di Pisa mi prende in giro, e io non voglio lasciare le cose cosi come sono. Mi sono annoiato di continuare a caminare in questo tunel senza fine.
    La ringrazio di aver letto la mia lettera. Spero non ho disturbato. Quello che posso chiedere da Lei è un aiuto e un suggerimento cosa fare per risolvere il mio problema che non è più solo un problema mio, ma di tutti gli studenti comunitari in Italia.

    La ringrazio di cuore

    Lettera Firmata

  5. Andrea D'Ambra says:

    Caro Studente Comunitario,
    la sua è la conferma che l’Italia non si è ancora uniformata alla legislazione europea (direttiva 2004/38/ce e regolamento 1408/71). Come avrà letto sul mio blog la Commissione stessa ha confermato che la TEAM deve essere accettata per gli studenti comunitari. La invito pertanto a stampare questa risposta della Commissione Europea nonché la Circolare 18/2009 del Ministero degli Interni che chiarisce questi aspetti della direttiva 2004/38/CE. Se nemmeno con queste i funzionari dell’Anagrafe del Comune di Pisa dovessero accettare la sua iscrizione Lei depositi tutto all’Ufficio protocollo del Comune facendosi rilasciare la ricevuta dal protocollo con la data e il numero e rilasciando tutti i documenti necessari e richiesti dalla direttiva 2004/38/CE per uno studente comunitario: copia carta d’identità, autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui dichiara di disporre di risorse sufficienti, copia della TEAM, copia del certificato di iscrizione all’università, marca da bollo e fototessere.
    Se non Le lasciano nemmeno depositare ciò all’ufficio protocollo a questo punto al posto Suo io chiamerei i Carabinieri o la Polizia e presenterei una denuncia alla Procura per tutti i reati ravvisabili in questo comportamento ostruzionistico da parte dei funzionari del Comune e metterei al corrente della situazione la Commissione Europea, deputata al controllo dell’applicazione del diritto comunitario in quanto “custode dei trattati”.

  6. angelo piras says:

    buon giorno, mi occupo del soggiorno oltre i 60 gg di diversi studenti europei che studiano presso il nostro Istituto religioso.
    ancora non capisco quale documento essi devono chiedere al loro paese di origine (E106?) per poi iscriversi sia al comune che al SSN.
    Una polizza privata che preveda la copertura sanitaria totale viene a costare una cifra esorbitante.
    qual’è la normativa precisa che regola l’argomento??
    Cosa devono chiedere esattamente al loro paese per trasferire l’assistenza sanitaria in Italia considerando che la TEAM – a quanto sembre – vale solo 90 giorni? Vi ringraio e invio i migliori saluti

  7. Andrea D'Ambra says:

    Salve,
    la normativa che regola la materia è la direttiva 2004/38/CE. Come ha confermato anche la Commissione nella risposta all’interrogazione parlamentare di cui al post sopra per gli studenti comunitari la tessera europea di assicuazione malattia (TEAM) rilasciata dal paese d’origine basta per l’iscrizione all’anagrafe del Comune e di conseguenza questa è sufficiente per l’iscrizione al SSN.
    Distinti Saluti
    Andrea D’Ambra

  8. Linda says:

    Buongiorno Andrea,
    Innanzitutto, grazie mille per i preziosi consigli! Mi permetto di commentare perche non sono sicura che le risposte sopra possano valere nel nostro caso. Io e mia sorella siamo due cittadine francesi residenti a Parma da due anni. Mia sorella è studentessa, e per ottenere la tessera sanitaria, dopo mesi di discussioni, il comune di Parma le ha chiesto di sottoscrivere ad una polizza privata di un anno, oltre a presentare 5 000 euro su un conto (per prova che si possa mantenere), in più delle diverse prove di iscrizione all’università per ottenere la residenza in italia, per quindi poter richiedere la tessera sanitaria all Asl.
    Dopo aver ottenuto la tessera sanitaria, è stata ospedalizzata in Francia, dove le è stato spiegato che sarebbe stata rimborsata in Italia, in quanto non era più residente francese. Qua, nessuno le sa dare una risposta. Pare che l assicurazione richiesta non valeva, e che il fatto di essere iscritto al SSN non vale nemeno (ovvio, nessuno ce lo aveva spiegato prima, e abbiamo preso la polizza che ci era stata consigliata).
    1) Vale a dire che per tutto il tempo che saremo in Italia, non avremo mai diritto ad una vera copertura, in caso, ad esempio, di ricovero, tranne se sottoscriviamo ad una polizza molto cara ? Cosa dobbiamo fare per essere coperti, come lo sarebbe qualsiasi comunitario residente in Francia ?
    2) Io ero lavoratrice in Italia quando ho fatte la mia richiesta di tessera sanitaria, e quando l’ho fatta aggiornare dopo la prima scadenza, non ho avuto problemi. Oggi collaboro per un azienda francese, che tipo di documenti servono per poterla aggiornare di nuovo ? E possibile che mi sia negata perche non ho contratto di lavoro italiano, anche se sono residente ?
    Grazie mille per l’aiuto !

  9. Andrea D'Ambra says:

    Ciao linda,
    ti scrivo via e-mail cosi mi chiarisci alcuni punti.
    Grazie
    Andrea

  10. Alberto Tafuri says:

    Ciao Andrea,
    spero tu possa chiarirmi le idee, ho 31 anni e mi sono appena trasferito in Germania.
    Il 14 febbraio Mi sono iscritto all’anagrafe in Germania essendo stato accettato ad un corso studi presso un’Università tedesca che avrà inizio ad Aprile. Ho stipulato un’assicurazione sanitaria con AOK ( compagnia assicurativa statale) che mi richiede di presentare il modulo E104.
    Le mie domande sono:
    1. Con la mia tessera europea di assicurazione malattia posso studiare in Germania senza essere obbligato a stipulare una polizza assicurativa?
    2. E’ possibile richiedere il modulo E104 dalla Germania senza dover tornare appositamente in Italia?

    Grazie.
    Alberto

  11. Ciao Alberto,
    da quello che puoi leggere sopra e da quanto mi racconti circa la tua situazione direi che la TEAM come studente dovrebbe bastarti.
    Per l’E-104 non so se le autorità italiane lo inviano all’estero.
    Saluti
    Andrea

  12. Questa guida vuole essere d’aiuto ai tanti cittadini comunitari che, restando in Italia per più di tre mesi, intendono ottenere la residenza con l’iscrizione all’anagrafe.
    Ecco cosa prescrive la normativa in vigore (direttiva europea 2004/38/CE attuata in Italia dal decreto legislativo 30 del 2007) a seconda dei casi:

    - Cittadino europeo lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante

    carta d’identità o un passaporto in corso di validità,
    conferma di assunzione del datore di lavoro o un certificato di lavoro o una prova dell’attività autonoma esercitata;

    - Cittadino europeo disoccupato

    carta d’identità o un passaporto in corso di validità
    prova delle risorse economiche sufficienti
    assicurazione sanitaria (per iscriversi al servizio sanitario nazionale bisogna prima iscriversi al centro per l’impiego);

    - Cittadino europeo studente o in formazione professionale

    carta d’identità o un passaporto in corso di validità,
    attestato di iscrizione all’università e/o scuola;
    autocertificazione di disporre di risorse sufficienti (DPR 445/2000)
    Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciata dal paese di provenienza

    Attenzione! in nessun caso va presentato il codice fiscale e/o il contratto di affitto e ancora meno l’atto di nascita o l’estratto del conto corrente. Nel caso vi fosse richiesto questo rappresenterebbe un abuso da parte del funzionario comunale.

    La richiesta non può esservi rifiutata oralmente ma è vostro diritto depositarla per iscritto, pretendere una ricevuta datata e firmata e ottenere una risposta scritta (che sia di accoglimento o rifiuto della residenza). L’eventuale risposta negativa infatti dovrà essere motivata dal Comune e potrà essere utilizzata da voi per provare l’eventuale inosservanza della normativa in vigore da parte della pubblica amministrazione.

    VALIDITA’ DELLA TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA (TEAM) PER GLI STUDENTI
    “Conformemente all’articolo 34bis del regolamento 1408/71 , la tessera europea di assicurazione malattia deve essere accettata come prova del rispetto, da parte degli studenti, della condizione che prevede l’obbligo di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi, stabilita dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2004/38/CE . La tessera copre tutti gli interventi medici eventualmente necessari durante l’intera durata del periodo di soggiorno dello studente. “

    Risposta della Commissione Europea all’interrogazione E-2909/08
    Il riferimento all’Art 7, par. 1, lettera C della direttiva 38 del 2004 non è casuale. Questo infatti dispone
    Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

    1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro, a condizione:

    c) di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale, di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno;

    Tale direttiva è stata trasposta nell’ordinamento italiano tramite il decreto legislativo 30 del 2007 recante “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri” ed è questo che parla di “iscrizione anagrafica” ed infatti prevede all’Art 9 comma 3 che

    [...] per l’iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell’Unione deve produrre la documentazione attestante:
    [...]

    c) l’iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un’assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche’ la disponibilità di risorse economiche sufficienti per se’ e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all’articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l’iscrizione e’ richiesta ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).”

    Inoltre
    “Le persone inattive rientrano nella legislazione dello Stato membro in cui risiedono in modo permanente e vanno trattate allo stesso modo in cui vengono trattati i cittadini di tale Stato membro. Di conseguenza, gli Stati membri che forniscono assistenza sanitaria gratuita ai loro cittadini solo in base alla residenza, devono trattare allo stesso modo i cittadini dell’UE che risiedono nel loro territorio.”

    E’ quanto afferma la Commissione europea nell’Aprile del 2011 in risposta ad una richiesta di chiarimenti sul caso di cittadini comunitari cui veniva chiesto di pagare l’interruzione di gravidanza perché sprovvisti della TEAM.

    In un altra comunicazione datata Marzo 2011 Bruxelles sostiene che se è corretto e giusto che ai sensi della direttiva 2004/38/CE (in Italia trasposta con il Decreto legislativo 30 del 2007) il Comune chieda un’assicurazione che copra tutti i rischi così come previsto dalla direttiva europea dice anche che la TEAM da diritto alla prestazioni che si rendono necessarie nello stato in cui ci trova ai sensi del Regolamento CE 883/2004 . Continua inoltre affermando che “La carta europea di assicurazione malattia conferisce allo studente e ai suoi familiari il diritto di ricevere tutta l’assistenza necessaria in Italia e pertanto deve essere considerata prova attestante una copertura globale di assicurazione malattia secondo quanto indicato dalla direttiva 2004/38/CE” e ribadisce quanto già scritto nella Comunicazione del 2003 dove chiariva che “La carta europea di assicurazione malattia offre tale copertura completa quando il cittadino UE interessato non trasferisce la residenza, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71, nello Stato membro ospitante e intende ritornare nello Stato membro di residenza (ad esempio studio o trasferimento lavorativo in un altro Stato membro)”.
    Conferma poi come risponda al vero che la Commissione aveva già aperto qualche tempo fa una procedura d’infrazione contro l’Italia proprio in seguito ad una denuncia di una studentessa comunitaria che lamentava il rifiuto di un Comune italiano di accettare la sua TEAM, e informa di aver archiviato la procedura dopo che le autorità italiane “hanno acconsentito a modificare l’applicazione dell’articolo 7, lettera b), della direttiva 2004/38/CE onde conformarsi ai termini della comunicazione del 2009 della Commissione (cfr. supra). L’obiettivo è stato conseguito con la pubblicazione della circolare amministrativa 18/2009 del ministero italiano dell’Interno”

    Nella circolare si dice di accettare la TEAM per poi subito far riferimento per casi del genere al registro temporaneo che però finisce con l’essere una possibile violazione alla direttiva 2004/38 in quanto creerebbe una discriminazione negando il diritto di voto alle elezioni (comunali ed europee) e quello di ottenere certificazioni anagrafiche e per la limitata validità nel tempo (1 anno) dell’iscrizione che si potrebbe configurare come una discriminazione basata sulla nazionalità.

    ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DI CITTADINO EUROPEO DISOCCUPATO
    Il cittadino comunitario disoccupato (non studente) che intende iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (ASL) deve prima iscriversi al Centro per l’impiego. Di conseguenza l’iscrizione al Servizio Sanitario non gli potrà essere negata.

    Ed è confermato anche qui http://iaew.gov.it/index/auslparma/sportellounico/iscrizione/stan_ue.html#ISCRIZIONE%20AL%20SSN%20PER%20SOGGIORNO%20SUPERIORE%20A%20TRE%20MESI e qui http://iaew.gov.it/index/auslparma/sportellounico/iscrizione/stan_ue/disoccupato.html e ancora qui http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssistenzaSanitaria.jsp?id=903&menu=stranieri

    Per iscriversi al SSN non è quindi necessario essere già iscritti all’anagrafe come confermato anche qui: http://www.XXXX.it/attualita-cittadini_ue_ecco_come_iscriversi_al_servizio_sanitario_nazionale_1150.html e come ribadito dallo stesso Ministero della Salute nella nota datata 3 agosto 2007 (pagina 8) http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1521_allegato.pdf
    “Non c’è obbligo di richiedere l’iscrizione anagrafica da parte dei cittadini comunitari che si iscrivono al SSN”

    ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO EUROPEO DISOCCUPATO

    La direttiva 2004/38/CE prescrive:
    Articolo 7
    Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi

    1. Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel
    territorio di un altro Stato membro, a condizione:

    a) di essere lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o

    b) di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante ; o

    c) – di essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una formazione professionale;
    - di disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o

    d) di essere un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c).

    ISCRIZIONE ANAGRAFICA NON E’ UNA CONCESSIONE: HA VALORE “DICHIARATIVO” NON “COSTITUTIVO” DI UN DIRITTO

    Per quanto poi riguarda l’idea della residenza come “concessione” purtroppo ancora tristemente di moda in molti uffici anagrafici italiani questa è un’altra grande balla colossale.

    Gli attestati di iscrizione anagrafica e di soggiorno permanente hanno natura DICHIARATIVA e non costitutiva di un diritto.

    Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicché in capo al cittadino richiedente,qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all’iscrizione. Il controllo della Pubblica Amministrazione ha carattere meramente formale e il provvedimento di accoglimento ha natura dichiarativa e non costitutiva del suddetto diritto

    Ciò è stato ribadito persino dalla Corte di Giustizia Europea nella Causa 408/03 dove ha affermato che Lo stesso provvedimento amministrativo interno del “permesso di soggiorno” ha valore dichiarativo e non costitutivo

    Questo diritto infatti discende direttamente dal Trattato istitutivo: dal già art. 48 3° co. TCE, come evidenziato dalla prima giurisprudenza in materia, dall’ art. 18 TCE, come rilevato da quella degli ultimi anni.

    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=C-408/03&nomusuel=&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher

    PER LE RISORSE BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE

    Basta l’autocertificazione di disporre di risorse sufficienti ai sensi del DPR 445/2000, null’altro!

    Sempre nella Causa 408/03 la Corte di Giustizia Europea si è già espressa ancora su questo punto affermando che
    Viene meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 18 CE e della direttiva 90/364, relativa al diritto di soggiorno, uno Stato membro che, nell’applicazione della detta direttiva ai cittadini di uno Stato membro che intendono avvalersi dei diritti derivanti da quest’ultima nonché dall’art. 18 CE, esclude, per valutare l’esistenza di risorse sufficienti, i redditi di un partner residente nello Stato membro ospitante, in mancanza di un atto negoziale stipulato dinanzi al notaio contenente una clausola di assistenza.

    Secondo lo stesso tenore letterale dell’art. 1, n. 1, primo comma, della direttiva 90/364, è sufficiente che i cittadini degli Stati membri «dispongano» delle risorse necessarie, senza che tale disposizione contenga la minima esigenza in merito alla provenienza di queste ultime. Aggiungere alla condizione relativa all’esistenza di risorse sufficienti un requisito attinente alla provenienza delle risorse, e in particolare all’esistenza di un vincolo giuridico tra il dispensatore e il beneficiario delle risorse, costituisce un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio del diritto fondamentale di libera circolazione e di soggiorno garantito dall’art. 18 CE, in quanto non necessaria al raggiungimento dell’obiettivo perseguito dalla direttiva 90/364, ossia la protezione delle finanze pubbliche dello Stato membro ospitante.

    La direttiva 90/364 è stata incorporata nella 2004/38 in vigore oggi quindi la sentenza vale ancora e più di prima.

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