Taranto e l’ILVA (Foto di Mafe)
Qualche settimana fa sono rimasto colpito leggendo dall’articolo sul sito del Corriere della Sera di Carlo Vulpio A 13 anni ha il tumore da fumo. «E’ la diossina» della gravità della situazione a Taranto, di cui si é occupato in diverse occasioni anche Il Salvagente
Vulpio si chiedeva se Bruxelles era al corrente che Taranto fosse la città più inquinata d’Italia e dell’Europa occidentale per i veleni delle industrie. Ho deciso quindi di chiederlo direttamente ai diretti interessati, interrogando la Commissione Europea sulla questione.
La risposta, che riporto qui di seguito é riassunta nel titolo di questo post, e conferma ancora una volta come troppo spesso chi ci amministra faccia i conti senza l’oste, “dimenticando” che esistono norme comunitarie da cui (FORTUNATAMENTE) non si puo’ scappare!
COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
Direzione C – Cambiamento climatico e qualità dell’aria
Env.c.4 – Emissioni industriali e protezione dello strato di ozono
Bruxelles, 24 Nov 2008
Oggetto: risposta alla lettera di informazioni in merito all’acciaieria ILVA di Taranto, Italia
Gentile Sig D’Ambra,
La ringrazio della Sua lettera del 22 Ottobre 2008 e delle informazioni sull’acciaieria ILVA di Taranto, che abbiamo letto con la massima attenzione.
L’allegato I della direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (di seguito “direttiva IPPC”) elenca le categorie di attività industriali rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva. Si tratta di impianti per la produzione e trasformazione dei metalli, quali gli impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici, compresi i minerali solforati (punto 2.1), gli impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria, compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora (punto 2.2) e di impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi (punto 2.3à. Anche le cokerie rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva IPPC (allegato I, punto 1.3).L’impianto dell’ILVA S.p.a. di Taranto s volge tutte queste attività.
La direttiva IPPC dispone che gli impianti rientranti nel suo ambito di applicazione siano tenuti a operare conformemente ad autorizzazioni che includono valori limite di emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili (le cosiddette BAT, Best Available Techniques). La prevenzione o la riduzione delle emissioni nell’aria, nell’acqua o nel suolo deve pertanto essere oggetto delle autorizzazioni ambientali rilasciate conformemente alla direttiva IPPC. Gli impianti esistenti, ossia gli impianti già in servizio prima del 30 Ottobre 1999, dovevano essere messi in conformità ai requisiti della direttiva IPPC entro il 30 Ottobre 2007.
La informo che sulla base delle ultime informazioni ricevute dalla Commissione, l’ILVA S.p.a. non ha ancora ottenuto l’autorizzazione integrata conformemente alla direttiva IPPC.
In merito alla mancanza di progressi nelle procedure di autorizzazione in Italia, compreso il caso dell’impianto dell’ILVA S.p.a., l’8 Maggio 2008 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia. La risposta dell’Italia alla lettera di messa in mora è attualmente all’esame.
Qualora fosse necessario, la Commissione prenderà tutte le misure del caso per proseguire la procedura di infrazione a carico dell’Italia per assicurare il recepimento e l’applicazione integrali della direttiva IPPC.
Distinti Saluti
Marianne WENNING
Capo Unità






Pingback: Andrea D’Ambra sulle emissioni industriali: un errore trascurare le norme comunitarie
E arriva la condanna europea…
La Corte europea di giustizia del Lussemburgo ha oggi condannato l’Italia per la mancata applicazione entro i termini della direttiva Ue Ippc, sulla prevenzione e la riduzione dell’inquinamento industriale. La direttiva imponeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinche le autorità competenti controllassero, attraverso autorizzazioni, che gli impianti esistenti funzionassero secondo i requisiti dettati dalle norme Ue.Alla Corte si era rivolta la Commissione europea. Secondo l’esecutivo Ue, alla scadenza del termine del 30 ottobre 2007, numerosi impianti funzionavano senza essere dotati dell’autorizzazione e tale situazione persisteva allo scadere del termine previsto nel parere motivato inviato da Bruxelles all’Italia il 2 aprile 2009. Da una nota dell’Italia del 14 aprile 2009, ricorda la Corte nella sentenza, emerge che le autorità competenti non erano neppure in possesso di tutte le informazioni relative al numero di impianti presenti sul territorio nazionale e alle loro attività. Inoltre, l’Italia non avrebbe fornito alcuna informazione dettagliata per dimostrare l’equivalenza tra le autorizzazioni ambientali preesistenti e le autorizzazioni integrate ambientali come stabilisce la direttiva Ippc. L’Italia ha quindi giustificato la variazione dei dati comunicati adducendo che, fino alla metà del 2009, non tutte le autorità competenti regionali avevano ancora trasmesso informazioni complete. I giudici europei fanno rilevare che dalle informazioni comunicate dall’Italia nel 2009 “emerge che soltanto una parte delle autorizzazioni preesistenti era stata riesaminata e aggiornata, mentre le autorità competenti non avevano ritenuto necessario riesaminare le autorizzazioni di 608 impianti preesistenti”. Tra i vari obblighi che l’Ue ha imposto agli Stati membri, osservano i giudici, figura il “rilascio dell’autorizzazione integrale ambientale, finalizzato al conseguimento di un livello di protezione ambientale nel suo complesso”. Dalla direttiva – prosegue la Corte – risulta che i requisiti relativi al funzionamento degli impianti esistenti si applicano allo stesso modo, tanto in sede di esame per il rilascio di un’autorizzazione integrata ambientale, quanto in caso di riesame delle autorizzazioni preesistenti e quindi la verifica delle autorizzazioni preesistenti diretta solo a valutare l’assenza di un contrasto con la direttiva “non appare adeguata”. Per questo, la Corte ha ritenuto che l’Italia “non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva Ippc, ovvero mediate il riesame aggiornato delle prescrizioni, che gli impianti esistenti funzionino secondo i requisiti imposti dall’Ue, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva Ippc”.
http://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rifiuti/2011/04/01/visualizza_new.html_1528498869.html